PREMESSO che l’attività di Tirocinio è al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, il CKU SCHOOL si avvarrà di Soggetti Ospitanti che secondo le leggi vigenti potranno ospitare gli allievi per svolgerne l’attività.

Dal secondo anno formativo in poi il CKU SCHOOL ha una parte di ore di tirocinio da effettuarsi presso una struttura ospitante, ai fini del completamento della formazione.

Ovviamente la formazione ed orientamento in impresa è a beneficio di coloro che abbiamo già assolto l’obbligo scolastico e almeno due anni di formazione presso il CKU SCHOOL che permetterà di conseguire l’Attestato di Formazione Professionale e l’iscrizione presso S.I.A.F. Italia.

Il Soggetto ospitante si impegnerà ad accogliere presso le sue strutture organizzative, sanitarie e tecniche il tirocinante per il tempo stabilito ai fini di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore (CKU SCHOOL o S.I.A.F. Italia) ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196/97.

Le parti converranno che la disciplina del tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non ha carattere remunerativo alcuno. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento sarà seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore – che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, che sarà indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun tirocinante da inserire nella struttura del soggetto ospitante in base alla convenzione che andrà perfezionata al momento opportuno attraverso «Progetto formativo e di orientamento» formulato su uno schema proposto dalla S.I.A.F. Italia. In tale convenzione saranno presenti:

a) il nominativo del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda e la durata oraria; d) le strutture aziendali (area, dipartimento, servizio, unità operativa, reparto, ufficio ecc.) presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (RCT).

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento secondo le indicazioni dei tutors;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché in materia di privacy e protezione dei dati sensibili di cui viene in possesso (d. l.vo 196/03); a questo scopo il tirocinante è tenuto a rendere le opportune dichiarazioni in fede e sottoscrivere gli appositi moduli predisposti dal soggetto ospitante;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il soggetto promotore assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La convenzione decorrà dalla data di effettivo inizio del tirocinio attestato dal Responsabile della struttura del soggetto ospitante ed avrà la durata prevista dalla formazione.

Il rinnovo si potrà rinnovare previo accordo tra le parti da esprimere formalmente entro tre mesi dalla scadenza.

La convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo con onere a carico del soggetto promotore.

Il soggetto ospitante la registrerà d’ufficio nel Repertorio aziendale degli atti.

La registrazione ai sensi del DPR 131/86 è a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito e convenuto nella convenzione, le parti faranno espresso riferimento alla normativa vigente in materia. Inoltre le parti concorderanno di fare riferimento, nei reciproci rapporti convenzionali, ai Progetti formativi e di orientamento dei singoli tirocinanti, i quali pur non costituendo parte formale del contratto, ne costituiscono allegato d’ufficio e fonte convenzionale costitutiva

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