II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui gli allievi, i tirocinanti, i diplomati e i professionisti del CKU SCHOOL e i soci di SIAF Italia devono attenersi nell’esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale SIAF Italia e del CKU SCHOOL, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per chiunque entri a far parte della nostra realtà formativa e professionale.

Art. 1 – Accettazione 

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL, si impegna ad accettare e a rispettare il Testo Unico dei Regolamenti Interni del CKU SCHOOL, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti e ognuno è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità del tirocinio, delle attività didattiche, oltre che al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare del CKU SCHOOL.

Art. 2 – Principi Etici 

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL, fonda il proprio operato sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare se stesso e le esigenze del cliente.

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL adotta condotte non lesive e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine de CKU SCHOOL, dri docenti, dei compagni di corso e della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

Per gli allievi in formazione, la violazione dell’obbligo di tirocinio, della formazione continua, del ricorso alla supervisione e al percorso personale – determina la perdita del diritto di sostenere l’esame annuale e/o finale e con questo di poter ricevere l’attestato di formazione finale oltre che ad essere riconosciuti dal CKU SCHOOL e dal Centro di Kinesiologia Umanistica come professionista preparato e competente.

Il professionista in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Egli utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente 

Il professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un’informativa concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

Art. 5 – Presa in Carico

Il professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa. 

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

Art. 6 – Correttezza Professionale 

Il professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

Art. 7 – Segreto Professionale 

L’allievo, il tirocinante, il diplomato, il docente  e il professionista o in possesso dell’attestato di formazione del CKU SCHOOL è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

In particolare, nel caso venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Il professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche 

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi 

Ciascun è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Ognuno, facendo proprie le finalità del codice etico, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale 

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente il CKU SCHOOL e la professione a qualsiasi titolo, il professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza, veridicità, rispetto e congruenza che ognuno vuole dimostrare nella propria vita personale e professionale.

Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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